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GLI APOSTATI E IL MITO DEL ‘PLAGIO MENTALE’

Ultimo Aggiornamento: 23/02/2020 08:49
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01/08/2014 17:28
 
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Ma il ‘plagio mentale’ non trova forse riscontro nei referti di psicologi, psichiatri e altri professionisti, depositari delle ‘sconvolgenti’ testimonianze di pazienti ai quali i testimoni di Geova (o altri) avrebbero praticato il lavaggio del cervello? Anche questo argomento, se così si può definire, è una panzana di proporzioni galattiche, come ancora egregiamente messo in chiaro nella sentenza.



L’affermare che nella persuasione il soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere in base alle argomentazioni rivoltegli ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile, profittando dell’altrui impossibilità di critica e scelta, implica necessariamente una valutazione non solo dell’intensità dell’attività psichica del soggetto attivo, ma anche della qualità e dei risultati di essa. Quanto all’intensità, dai testi psichiatrici, psicologici e psicoanalitici e dalle ampie descrizioni mediche di condizionamento psichico risulta che ogni individuo è più o meno suggestionabile, ma che non è possibile graduare ed accertare in modo concreto sino a qual punto l’attività psichica del soggetto esternante idee e concetti possa impedire ad altri il libero esercizio della propria volontà. Quanto alla qualità non è acquisito sino a quel punto l’attività del soggetto attivo non riguardi direttive e suggerimenti che il soggetto passivo sia già disposto ad accettare. Quanto alla valutazione dei risultati essa non potrà che essere sintomatica e concludere positivamente o negativamente a seconda che l’attività esercitata sul soggetto passivo porti a comportamenti conformi o a comportamenti devianti rispetto a modelli di etica sociale e giuridica. L’accertamento se l’attività psichica possa essere qualificata come persuasione o suggestione con gli eventuali effetti giuridici a questa connessi, nel caso del plagio non potrà che essere del tutto incerto e affidato all’arbitrio del giudice.




I termini della questione sono quindi chiari, e l’esito di bocciatura è fatale.



L’esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni date all’art. 603 c.p. nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente l’imprecisione e l’indeterminatezza della norma, l’impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l’assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione. Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l’intensità. L’art. 603 c.p., in quanto contrasta con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell’art. 25 Cost., deve pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo.




Il reato del plagio mentale oggi non è più di un ‘cadavere’ in avanzato stato di decomposizione e come tale meriterebbe l’oblio perpetuo, se non fosse per l’interesse necrofilo di taluni nostalgici, disperati per l’amara constatazione di aver perso una comoda sponda giuridica alle proprie rappresaglie. Qualunque tentativo di regolamentare o sanzionare il ‘controllo delle menti’ muore sul nascere, poiché lascia sul tavolo un dilemma assolutamente inestricabile: dove finisce il potere del presunto ‘controllore’ e dove inizia la volontà del presunto ‘controllato’ di accettarne il pensiero; e soprattutto, malgrado gli ex-testimoni di Geova si affannino a tappezzare come dei tazebao i loro forum di esperienze piagnone (e anonime) di lavaggi cerebrali, il ‘plagio’ non ha nessuna (nes – su - na) base scientifica nota 17 . È anche il caso di notare come, se il cercare di provare il controllo mentale in un rapporto fra due sole persone, il ‘plagiante’ e il ‘plagiato’, incontra di simili difficoltà, postularlo nei riguardi di una organizzazione di proporzioni e diffusione planetarie come quella dei testimoni di Geova sconfini nella fantascienza pura.


Non sorprende che la cancellazione dell’art. 603 fosse stata, prima del 1981, auspicata, e, dopo, salutata come un successo da tutti. Riportiamo una breve selezione di commenti di vari intellettuali italiani.


Cosimo Tursi nota 18 :



La disposizione del codice non dice nulla sul movente e sullo scopo per cui agisce l’autore del reato, che dunque può essere commesso per qualsiasi motivo e per qualsiasi utilità (materiale o morale). In questa indifferenza legislativa rispetto al movente e allo scopo del delitto di plagio si nasconde una insidia ideologica […] Il plagio per scopi buoni non si punisce, quello per scopi cattivi sì, ma il buono e il cattivo dipendono da come uno la pensa, soprattutto quando si entra nel campo ideologico […] Qui, in questa fatale selezione moralistica, è il più grave pericolo presentato dal reato di plagio: selezione che si converte in un inammissibile sindacato sulle convinzioni dell’individuo. nota 19




Sandro Gindro nota 20 :



Considero la sentenza che ha depennato questo reato dal codice penale estremamente saggia; perché strumentalizzando questo vecchio articolo del codice ci si liberava, nel nostro Paese, da fastidiosi avversari, politici ed ideologici, nonché da concorrenti di vario tipo. nota 21




L’on. Renato Meduri nota 22 :



La norma denunciata viola il principio di tipicità di cui all’articolo 25, in quanto appare sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all’arbitraria determinazione del giudice l’individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato. Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al “totale stato di soggezione” può condurre ad un’applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall’ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale. nota 23




Massimo Introvigne nota 24 :



La sentenza del 1981 […] ha sostenuto che il “plagio”, così come veniva inteso allora ed è inteso oggi dai sostenitori del disegno di legge, è un reato immaginario, una escamotage per proscrivere idee impopolari o sgradite. Non potendo per ovvie ragioni costituzionali attaccare le idee, si afferma che idee così strane possono raccogliere aderenti solo grazie al “plagio” o al “lavaggio del cervello”, e si dice che sono queste tecniche – non le idee – che si vogliono incriminare. La Corte Costituzionale aveva bene inteso nel 1981 che si trattava, appunto, di un modo di incriminare le idee. nota 25




Il già citato Ruggero Guarini:



Il reato di plagio […] quando ci si avvide che con quell’attrezzo verbale qualsiasi mozzorecchi in toga poteva sbattere in galera chiunque pensasse e vivesse in modo un po’ difforme dai suoi gusti, fu giustamente depennato dal nostro codice penale. nota 26




Marco Respinti nota 27 :



Il nostro ordinamento giuridico ha (fortunatamente) eliminato il reato di plagio, cancellando con sentenza della Corte costituzionale del 1981 l’articolo 613 del Codice penale giacché incostituzionale. E perché poi una “setta” dovrebbe risultare particolarmente antipatica? Solo perché minoritaria, solo perché “strana”? In un mondo di minoranze più meno fasulle e di comportamenti i più bizzarri, bastano infatti i codici vigenti a colpire le eventuali attività illecite o addirittura criminose di certi gruppi o singoli. Non certo le leggi speciali ad hoc – quelle che si sa sempre benissimo dove iniziano e regolarmente mai dove finiscono –, né i processi alle intenzioni che colpiscono profilatticamente idee e dottrine in assenza flagrante di notitiae criminis. Accade quando si comincia a sospettare che una persona possa “venire agita” da altri, i quali ne violano la volontà con presunte tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione da dipendenza psicologica. Il tutto però ha ben poco fondamento scientifico e gode di un numero di riscontri ancora minore. nota 28




Alessandro Meluzzi nota 29 :



Certamente non possiamo parlare di reato di plagio anche perché fortunatamente questo reato è stato abrogato trent'anni fa. nota 30




Luigi Berzano nota 31 :



Nel 1981 la Corte Costituzionale Italiana ha abolito il reato di plagio, scrivendo che, se tale reato esistesse, tutto sarebbe reato nella vita sociale. Sarebbe reato ogni modello educativo molto severo, ogni percorso scolastico rigido e selettivo, ogni periodo di noviziato nei monasteri cattolici, ogni relazione tra due amici e amanti, e anche tutto il mondo della pubblicità, delle televisione, dei video-giochi. La cosa sorprendente è che, dopo l’abolizione del reato di plagio, ci sono stati vari tentativi di reintrodurlo. nota 32




Il commento del prof. Berzano ci ricollega ad un fenomeno successivo al 1981, costituito appunto dai recenti sforzi tesi a ‘resuscitare il morto’.

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