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Il figliolo "segnato da Satana"

Ultimo Aggiornamento: 29/10/2015 07:44
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27/10/2015 08:54
 
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Il possibile contrasto per il minore fra il diritto alla famiglia d’origine e il diritto ad essere amorevolmente tutelato, istruito ed educato
Nei casi in cui sorge il contrasto per il minore fra il diritto alla famiglia d’origine e il diritto ad essere tutelato, istruito ed educato, è troppo semplice pensare alle ipotesi — di scuola — come quella in cui il padre sia alcolizzato e maltrattante e la madre sia succube e non tutelante; in queste ipotesi, infatti, la soluzione migliore per il minore, secondo i casi, sarà un affido entro la famiglia d’origine, ove possibile, altrimenti un affidamento familiare ex art. 4 L. 184/1983 o, nei casi più gravi, la procedura di adottabilità.

Domandiamoci, invece, quid juris se un minore ha urgente e vitale bisogno di una o più trasfusioni di sangue e i genitori, testimoni di Geova, non prestano il loro consenso? Nell’immediato, il sanitario potrà comunque procedere con le trasfusioni per stato di necessità collegato sia al pericolo di vita del minore sia ad una possibile imputazione, in capo al medesimo sanitario, del reato di concorso in omicidio volontario ove seguisse passivamente le proibizioni dei genitori e, in conseguenza di tanto, il minore decedesse.

Ancora; nell’immediato, con un provvedimento cautelare inaudita altera parte ex art. 336, co. 3, c.c., il Tribunale per i minorenni può sospendere dalla responsabilità genitoriale i genitori testimoni di Geova e nominare curatore speciale del minore il direttore sanitario del nosocomio ove il minore è ricoverato.
Tutto questo lo diciamo per assicurarvi che il bambino non morirà. E, tuttavia, quando tutto sarà finito, e il minore, ormai salvo, tornerà nella sua famiglia d’origine, cosa c’è da fare? Nulla? E se i genitori, in base alla loro fede, trattassero con diffidenza e distacco il loro figliolo poiché «segnato da Satana», colpevole per responsabilità oggettiva, di essere guarito per l’intervento malefico di persone di altra religione?



Fonte: http://www.laleggepertutti.it/102461_laffidamento-del-minore

Complimenti per l'ottima analisi finale degli autori di quella pagina... Dove mai si è visto o letto nelle nostre pubblicazioni di trattare il figliolo minore come "segnato da Satana"?
L'ennesimo esempio di superficialità nell'analizzare la nostra posizione...
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Giobbe 40:24
Davanti ai suoi occhi può qualcuno prenderlo?
Gli può qualcuno forare con lacci il naso?
27/10/2015 10:35
 
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Bisognerebbe avere l'elenco degli avvocati associati a quel gruppo così da evitare di diventare loro clienti visto la superficialità e il pressapochismo dimostrato con queste informazioni.
Meglio affidarsi a professionisti preparati competenti e che si accertano personalmente invece di farsi guidare dal pregiudizio comune.

27/10/2015 10:48
 
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TdG
Re:

Ancora; nell’immediato, con un provvedimento cautelare inaudita altera parte ex art. 336, co. 3, c.c., il Tribunale per i minorenni può sospendere dalla responsabilità genitoriale i genitori testimoni di Geova e nominare curatore speciale del minore il direttore sanitario del nosocomio ove il minore è ricoverato. Tutto questo lo diciamo per assicurarvi che il bambino non morirà. E, tuttavia, quando tutto sarà finito, e il minore, ormai salvo, tornerà nella sua famiglia d’origine, cosa c’è da fare? Nulla? E se i genitori, in base alla loro fede, trattassero con diffidenza e distacco il loro figliolo poiché «segnato da Satana», colpevole per responsabilità oggettiva, di essere guarito per l’intervento malefico di persone di altra religione? - See more at: www.laleggepertutti.it/102461_laffidamento-del-minore#sthash.Ih1XD...

Fonte: www.laleggepertutti.it/102461_laffidamento-del-minore



questi fanno i...miracoli!!

MMah! IMHO questi ad occhio e croce sono i risultati delle ultime lauree del... Cepu.







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2 Sam. 22:26-27
Con qualcuno leale agirai con lealtà;
Col potente senza difetto ti comporterai senza difetto; con chi si mantiene puro ti mostrerai puro e con chi è perverso agirai come da sciocco.....
27/10/2015 11:32
 
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Ma seriamente, non c'è qualcuno del forum che li potrebbe contattare in modo professionale per chiarire bene la nostra posizione? Qui siamo alle soglie della diffamazione, e da un sito del genere proprio non ci sta!

ELL puoi fare qualcosa?
29/10/2015 00:55
 
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Mi hanno segnalato questa discussione e con curiosità mi sono collegato al link de "La legge per tutti".
Ho letto l'articolo e credo sia giusto intervenire sul sito di questi consulenti. Se siete d'accordo, naturalmente siete liberi di suggerirmi migliorie, posterei quanto segue:

"Condivido, pur con qualche riserva, l'analisi dei redattori sull'affidamento familiare dei minori. Se il legislatore non ha ritenuto esprimersi largamente sul significato e/o sull'applicazione di "affidamento familiare" ciò è dovuto ad una semplice "legge" di natura: i parenti più stretti sono "la famiglia". Tanto è vero, come da voi confermato, che troviamo traccia di ciò nell’art. 10, comma 2 della suddetta legge dell'affidamento. Certo, se nella cerchia familiare, naturalmente sempre entro il recinto del quarto grado massimo, non emergessero elementi di buona condotta che garantiscano al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni e tutto quello che è rappresentato dal termine "famiglia", il legislatore da la possibilità dell'affidamento familiare a persone estranee che manifestano quel grado di affidabilità genitoriale.
L'articolo, che presenta l'esempio del bambino, figlio di testimoni di Geova, bisognoso di una trasfusione di sangue, lasciatemelo dire, è povero di contenuti. Il potere di dare o rifiutare il consenso a un determinato trattamento sanitario spetta ai genitori nell'esercizio del dovere-diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, sancito dall'art. 30 della Costituzione. Nel caso sia richiesta dai medici l'imposizione forzata ai minori della trasfusione contro la volontà dei genitori, è soltanto l'autorità giudiziaria demandata a esaminare la questione e a imporre eventualmente il trattamento. Il giudice minorile, che non è un medico o per meglio dire, non essendo provvisto di una preparazione specifica nel campo medico tale da consentirgli l'esame critico dei casi sottopostigli, si è quasi sempre limitato a dare il suo placet. Oltretutto, in base alle vigenti norme (artt.330 e 333 del Cod. civile), il giudice dovrebbe essere molto cauto nel valutare se “il genitore viola o trascura” i doveri inerenti alla sua potestà e se in concreto la sua condotta appare comunque pregiudizievole al figlio, quando decide sull'applicazione al figlio stesso di cure alternative alle emotrasfusioni, che potrebbero avere uguale efficacia. L'articolo trascura un fatto oggettivo: molto spesso sono stati imposti trattamenti emotrasfusionali non urgenti e non necessari con conseguente soppressione della libertà religiosa senza che essa confliggesse col diritto costituzionale della salute del minore.
Detto ciò, trovo alquanto semplicistico con orli di puro pregiudizio queste affermazioni: "tutto questo lo diciamo per assicurarvi che il bambino non morirà". In questo caso si trascurano i gravi rischi delle emotrasfusioni. Anche il legislatore ha preso atto di questo aspetto attestato dalla legge 25 febbraio 1992, n.210.
"E, tuttavia, quando tutto sarà finito, e il minore, ormai salvo, tornerà nella sua famiglia d’origine, cosa c’è da fare? Nulla? E se i genitori, in base alla loro fede, trattassero con diffidenza e distacco il loro figliolo poiché «segnato da Satana», colpevole per responsabilità oggettiva, di essere guarito per l’intervento malefico di persone di altra religione"?
Il rispetto per certe affermazioni prive di riscontri oggettivi in questo caso non credo sia dovuto. Se il riferimento è legato all'esempio "del bambino figlio di testimoni di Geova", l'affermazione è blasfema e piena di pregiudizio. Naturalmente, l'asserzione, che lascia il tempo che trova, è possibile leggerla solo in qualche libro polveroso dimenticato in una vecchia scrivania di un ormai dimenticato ampolloso e tronfio fattucchiere pronto a guarire tutti i mali del mondo.
29/10/2015 07:02
 
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29/10/2015 07:44
 
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Re:
F.Delemme, 29/10/2015 00:55:

Mi hanno segnalato questa discussione e con curiosità mi sono collegato al link de "La legge per tutti".
Ho letto l'articolo e credo sia giusto intervenire sul sito di questi consulenti. Se siete d'accordo, naturalmente siete liberi di suggerirmi migliorie, posterei quanto segue:

"Condivido, pur con qualche riserva, l'analisi dei redattori sull'affidamento familiare dei minori. Se il legislatore non ha ritenuto esprimersi largamente sul significato e/o sull'applicazione di "affidamento familiare" ciò è dovuto ad una semplice "legge" di natura: i parenti più stretti sono "la famiglia". Tanto è vero, come da voi confermato, che troviamo traccia di ciò nell’art. 10, comma 2 della suddetta legge dell'affidamento. Certo, se nella cerchia familiare, naturalmente sempre entro il recinto del quarto grado massimo, non emergessero elementi di buona condotta che garantiscano al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni e tutto quello che è rappresentato dal termine "famiglia", il legislatore da la possibilità dell'affidamento familiare a persone estranee che manifestano quel grado di affidabilità genitoriale.
L'articolo, che presenta l'esempio del bambino, figlio di testimoni di Geova, bisognoso di una trasfusione di sangue, lasciatemelo dire, è povero di contenuti. Il potere di dare o rifiutare il consenso a un determinato trattamento sanitario spetta ai genitori nell'esercizio del dovere-diritto di mantenere, istruire ed educare i figli, sancito dall'art. 30 della Costituzione. Nel caso sia richiesta dai medici l'imposizione forzata ai minori della trasfusione contro la volontà dei genitori, è soltanto l'autorità giudiziaria demandata a esaminare la questione e a imporre eventualmente il trattamento. Il giudice minorile, che non è un medico o per meglio dire, non essendo provvisto di una preparazione specifica nel campo medico tale da consentirgli l'esame critico dei casi sottopostigli, si è quasi sempre limitato a dare il suo placet. Oltretutto, in base alle vigenti norme (artt.330 e 333 del Cod. civile), il giudice dovrebbe essere molto cauto nel valutare se “il genitore viola o trascura” i doveri inerenti alla sua potestà e se in concreto la sua condotta appare comunque pregiudizievole al figlio, quando decide sull'applicazione al figlio stesso di cure alternative alle emotrasfusioni, che potrebbero avere uguale efficacia. L'articolo trascura un fatto oggettivo: molto spesso sono stati imposti trattamenti emotrasfusionali non urgenti e non necessari con conseguente soppressione della libertà religiosa senza che essa confliggesse col diritto costituzionale della salute del minore.
Detto ciò, trovo alquanto semplicistico con orli di puro pregiudizio queste affermazioni: "tutto questo lo diciamo per assicurarvi che il bambino non morirà". In questo caso si trascurano i gravi rischi delle emotrasfusioni. Anche il legislatore ha preso atto di questo aspetto attestato dalla legge 25 febbraio 1992, n.210.
"E, tuttavia, quando tutto sarà finito, e il minore, ormai salvo, tornerà nella sua famiglia d’origine, cosa c’è da fare? Nulla? E se i genitori, in base alla loro fede, trattassero con diffidenza e distacco il loro figliolo poiché «segnato da Satana», colpevole per responsabilità oggettiva, di essere guarito per l’intervento malefico di persone di altra religione"?
Il rispetto per certe affermazioni prive di riscontri oggettivi in questo caso non credo sia dovuto. Se il riferimento è legato all'esempio "del bambino figlio di testimoni di Geova", l'affermazione è blasfema e piena di pregiudizio. Naturalmente, l'asserzione, che lascia il tempo che trova, è possibile leggerla solo in qualche libro polveroso dimenticato in una vecchia scrivania di un ormai dimenticato ampolloso e tronfio fattucchiere pronto a guarire tutti i mali del mondo.




Naturalmente il "da" ne "il legislatore da la possibilità" è un refuso, sarà sostituito da un "dà".
Mentre sarebbe da sostituire la cacofonica ripetizione della parola "dimenticato" con una più accettabile: "anonimo". Si leggerebbe quindi "di un oscuro ampolloso..."
[Modificato da F.Delemme 29/10/2015 07:57]
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