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nuovo articolo: I TESTIMONI DI GEOVA E GLI ABUSI SUI MINORI

Ultimo Aggiornamento: 15/02/2020 17:21
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24/06/2018 23:45
 
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LA ‘REGOLA DEI DUE TESTIMONI’

Quando si discute di gestione delle molestie ai danni di minori da parte dei testimoni di Geova, è fatale che ci si imbatta prima o poi nella cosiddetta ‘regola dei due testimoni’. Si tratta di un principio enunciato da Gesù Cristo in persona, come riportato dal vangelo:


Matteo 18:16 - Ma se non ti ascolta, prendi con te uno o due altri, così che ogni questione sia stabilita sulla base della dichiarazione di due o tre testimoni. [50]



È da notare che Gesù mutuava, e quindi implicitamente riconfermava, un articolo di legge dell’Antico Testamento:


Deuteronomio 19:15 - “Un solo testimone non può far condannare una persona per un qualunque errore o un qualunque peccato che questa commetta. La questione dev’essere stabilita sulla base della dichiarazione di due o tre testimoni.



È dunque una ‘prassi’ del diritto giudaico citata molte volte in tutte le Scritture, e della quale lo stesso Gesù, condannato sulla base della testimonianza di una doppia deposizione da parte di falsi testimoni, fu vittima (Matteo 26:59-61). Essa, nella sua corretta applicazione, era cara anche all’apostolo Paolo, come risulta evidente dalle sue lettere:


2 Corinti 13:1- Questa è la terza volta che intendo venire da voi. “La questione dev’essere stabilita sulla base della dichiarazione di due o tre testimoni”.




1 Timoteo 5:19 - Non dare credito a un’accusa contro un uomo anziano se non vi sono due o tre testimoni.



In buona sostanza, la regola afferma quindi che un’accusa qualsiasi indirizzata ad un cristiano, inclusa quella di abusi su bambini, non può considerarsi decisiva se, in mancanza di una franca ammissione di colpa da parte del diretto interessato o di prove indirette o indiziarie [51] , mancano anche almeno due testimoni che siano pronti a certificarla. In base alle istruzioni fornite agli anziani in applicazione di tale principio scritturale, “non si può intraprendere nessuna azione se c’è un solo testimone” del peccato; i testimoni devono essere almeno due, e possono essere impiegati come testimoni anche bambini, non testimoni di Geova e persino ex aderenti al gruppo [52]. È una disposizione a tutela dell’accusato, una norma che oggi definiremmo ‘garantista’ e che appare abbastanza logica nella formulazione e nelle finalità. Troppo spesso si dimentica infatti che di un individuo cui si addebita una colpa, a prescindere da quanto grave sia, va dimostrata la colpevolezza e non l’innocenza. Il principio della pluralità dei testimoni è largamente presente anche in giurisprudenza: la testimonianza oculare può essere rafforzata da quella delle parti in causa (accusa o difesa) che sia in grado di esibirla sotto forma di più deposizioni, ciascuna dal proprio, indipendente punto di vista. Quando tale pluralità non è disponibile, la singola testimonianza oculare è ritenuta una ‘prova debole’ se non altrimenti corroborata [53].

Vi invitiamo ora a seguirci attentamente in quest’analisi della ‘regola dei due testimoni’: scoprirete come si tratti nient’altro che di un fulgido esempio della disonestà intellettuale di chi vi fa ricorso e, soprattutto, della surreale confusione che può ingenerare in chiunque si fidi della dialettica ingannevole dei fuoriusciti.



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NOTE IN CALCE

[50] Si veda anche Giovanni 8:17.

[51] Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge pag. 111 § 5; Pascete il gregge di Dio 5:11.

[52] Pascete il gregge di Dio 5:37.

[53] “Nel sistema processuale la testimonianza occupa un posto centrale e lo è ancor di più nei casi di un sospetto abuso sessuale poiché il minore, oltre che vittima, è spesso l'unico testimone oculare disponibile. La testimonianza possiede una parte di verità oggettiva ed un'altra parte di costruzione soggettiva che va verificata di caso in caso, in relazione al tipo di persona che testimonia e al suo coinvolgimento. Per questo motivo ogni testimonianza deve essere letta in un quadro più ampio, come fonte per la ricostruzione storica dei fatti, ma non come elemento sul quale basare le indagini o l'esito del processo. Occorre cioè, attraverso verifiche incrociate, che la testimonianza possa essere confermata da altre risultanze o che sia essa a confermare altre prove e non costituire di per sé l'elemento fondante il giudizio.” - Laila Fantoni, Il minore sessualmente abusato: vicende processuali e trattamento terapeutico, Università di Firenze, 2003.
[Modificato da EverLastingLife 03/07/2018 10:53]
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