(SimonLeBon), 14/09/2018 13.55:
Urca, questa me l'ero davvero persa!
Ma come si combinava il "diritto alla fuitina" col "delitto d'onore"?
Mah, si vede che non sono del posto...
Simon
Questo era l'articolo abrogato il 10 agosto 1981
Codice Penale, art. 587
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.
---
(fino al 1968 era punibile solo la donna adultera e non l'uomo)
Art.559. Adulterio.
La moglie adultera [c.c. 151] è punita con la reclusione fino a un anno (1).
Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera (2).
La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina (3).
Il delitto è punibile a querela del marito [c.p. 120; c.p.p. 336] (4).
-----
Mentre la "fuitina" si estingueva col matrimonio riparatore, anche se la ragazza era stata rapita e violentata:
art. 544
“Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”
Emblematico è il caso di Franca Viola, per chi non conoscesse la sua storia può leggerla qui:
it.wikipedia.org/wiki/Franca_Viola
Ricordiamoci che la violenza carnale è considerata un delitto contro la persona grazie alle battaglie del movimento femminista. Prima era considerata un delitto contro la morale e il buoncostume.
Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.