Nell’ottobre 1986, con decreto presidenziale, i testimoni di Geova sono divenuti una religione legalmente riconosciuta in Italia. “L’Italia ha una confessione religiosa ‘ufficiale’ in più, i Testimoni di Geova, che diventano di diritto la seconda religione del Paese”, riferisce La Stampa. In precedenza i testimoni di Geova godevano di certi diritti in virtù del “trattato di amicizia” fra Italia e Stati Uniti, ma non avevano la personalità giuridica garantita loro dal riconoscimento ufficiale. Nel 1908 fu formata a Pinerolo, una cittadina del Piemonte, la prima congregazione dei testimoni di Geova in Italia.
Fonte:g 22/2/87 Uno sguardo al mondo!
Lo Stato Italiano ha concesso ad alcuni movimenti religiosi delle prerogative e privilegi simili a quelli concordati con la Chiesa Cattolica. I Testimoni di Geova sono stati riconosciuti, in Italia, come persona giuridica con il Decreto del Presidente della Repubblica DPR N.783/86 del 31 ottobre 1986, con il nome di “Congregazione cristiana dei testimoni di Geova”. Fino all’agosto del 1999, le seguenti sei entità religiose, oltre la Chiesa Cattolica, avevano concluso un’intesa con lo Stato Italiano che, tra l’altro, permette loro di usufruire della ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:
Nel 1997, sono iniziate le trattative per un Intesa tra lo Stato Italiano e la “Congregazione cristiana dei testimoni di Geova” (CCTdG) che conceda a quest’ultima prerogative e privilegi simili alle suddette entità religiose.
Il primo testo di questa Intesa è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Massimo D’Alema, il 20 marzo 2000 e, successivamente, il DDL è stato presentato dal Governo Amato, il 25 maggio del 2000, ma la procedura è stata interrotta alla caduta del suo governo e la fine della XIII Legislatura il 20 maggio 2001.
Nessun progresso è stato fatto in merito all’intesa durante la XIV Legislatura della Repubblica Italiana.
Più tardi, nel 2007, il testo dell’Intesa è stato rielaborato e firmato dal Presidente del Consiglio, Romano Prodi, il 4 aprile 2007, e il disegno di legge d’approvazione dell’intesa è stato presentato in Parlamento.
A seguito di ciò, è stata inoltrata una petizione popolare contro tale intesa, il 2 maggio 2000 alla Camera dei Deputati e il 23 maggio 2000 al Senato della Repubblica, con la richiesta di istituire una competente Commissione parlamentare per rivalutare, prima della stipula dell’intesa ex art. 8 Cost. con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, l’opportunità del mantenimento del riconoscimento giuridico, a suo tempo concesso nel 1986.
Comunque, con la fine della XV Legislatura, anche questa volta l’atto in questione è decaduto.
È così che, durante l’attuale XVI Legislatura, sotto il Governo Berlusconi IV, il 13 maggio 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato sei disegni di legge che regolano i rapporti fra lo Stato e alcune confessioni religiose, a seguito delle Intese (previste dall’articolo 8 della Costituzione) già stipulate con ciascuna di esse e, tra queste, la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, la quale ha rielaborto il testo dell’Intesa , base del DDL S.2237 che stipula il rapporto tra Stato e la CCTdG.
Le sei confessioni religiose il cui DDL è stato approvato in pari data sono:
S.2232 - Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
S.2233 - Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale
S.2234 - Chiesa Apostolica in Italia
S.2235 - Unione Induista italiana Sanatana Dharma Samgha
S.2236 - Unione Buddhista italiana
S.2237 - Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia
www.testimoni-di-geova.info/spip.php?article61
www.jw.org/it/testimoni-di-geova/domande-frequenti/testimoni-di-geov...