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Registro dei provvedimenti del Garante della Privacy n.71 del 25/02/2021

Ultimo Aggiornamento: 01/04/2021 18:04
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31/03/2021 11:54
 
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Un discreto 'mazziatone' ai fuoriusciti dissidenti

Il provvedimento di cui sopra, emanato come conseguenza della segnalazione di alcuni fuoriusciti dissidenti che sostenevano che i loro dati personali non fossero correttamente gestiti dalla Congregazione, non è ancora disponibile su Internet in forma ufficiale. Appena sarà disponibile lo linkerò.

Comunque è già leggibile sui forum dei fuoriusciti internettiani. L'ho letto con attenzione e mi ha colpito il fatto che, per il 90-95% almeno, praticamente esso sostenga le ragioni e la correttezza della procedura interna della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova nella gestione delle espulsioni (incluso l'annuncio pubblico ed il cosiddetto 'ostracismo', di cui rimarca la correttezza) e dei dati dei fuoriusciti, limitandosi a correggere il tiro su un unico punto, ovvero al fatto che costoro dovrebbero essere edotti sull'avvenuta rettifica, negli archivi interni, dei dati che li riguardano.

I fuoriusciti - nella loro candida ignoranza - calcano la mano sul termine ammonizione come se si trattasse di una sanzione, senza sapere o considerare che si tratta di un termine tecnico che non dimostra alcun illecito. Anzi, il provvedimento stesso dice (punto 4) che la Congregazione "ha spontaneamente ritenuto di provvedere, con riferimento alle istanze di accesso già presentate, "ad inviare agli interessati un nuovo riscontro (...) con indicazione della predetta lettera di dimissioni"" e ciò è avvenuto addirittura lo scorso giugno, nove mesi prima del provvedimento.
[Modificato da EverLastingLife 31/03/2021 12:06]
31/03/2021 12:04
 
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A quanto mi pare di capire, i fuoriusciti internettiani cercano di muoversi nell'ombra per fare leva sul cavillo secondo cui, se uno lascia l'organizzazione dimettendosi puramente dal suo status di 'socio', ciò sarebbe diverso da una estromissione per ragioni di divergenza dottrinale e dunque costui non dovrebbe essere soggetto alle conseguenze di una disassociazione o dissociazione (leggi il solito "ostracismo").

Mi fanno ridere come una iena che ha fatto l'aerosol col gas esilarante. Non si rendono conto che, ove mai anche passasse un simile cavillo (cosa che mi pare assurda anche sul piano legale), ai singoli tdG fregherebbe "il nulla" dato che questi evitano di socializzare con gli ex (specie con quelli che hanno intrapreso posizioni di chiaro atteggiamento polemico) perché glielo impongono la coscienza e le convinzioni bibliche. E non certo perché glielo dice o non glielo dice una disposizione giuridica, ammesso che sia mai emanata. Ragionano come se i testimoni di Geova in generale soffrissero della circostanza di non poter frequentare i disassociati e dissociati e non vedessero l'ora che una normativa secolare intervenga a sanare la presunta anomalia.

Imporre agli ex-confratelli il saluto (e magari la pizzata e la gita al mare) sarebbe illogico, ridicolo e infantile persino in un regime dittatoriale, figuriamoci in una democrazia.

31/03/2021 14:29
 
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Re:
EverLastingLife, 31/03/2021 12:04:



Imporre agli ex-confratelli il saluto (e magari la pizzata e la gita al mare) sarebbe illogico, ridicolo e infantile persino in un regime dittatoriale, figuriamoci in una democrazia.




Per la pizzata e la gita al mare io sono pienamente d'accordo con loro ... a patto che PAGHINO LORO [SM=g8930] [SM=g8930] [SM=g8930]
31/03/2021 15:59
 
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Qualche estratto (il grassetto è mio). Dopo aver menzionato le procedure interne quali la registrazione del servizio, la nomina di anziani, servitori di ministero e pionieri e le sanzioni annunciate pubblicamente (disassociazioni), il provvedimento al punto 2 dice quanto segue:



Le menzionate attività di trattamento di dati personali, in quanto effettuate nell'ambito delle prassi interne all'esercizio del culto, non appaiono poste in essere in contrasto con i principi di protezione dei dati personali (artt. 5, 6 e 9 del Regolamento (UE) 20 16/ 679); ciò sia perché effettuate nel rispetto delle attività di fede professate dall'organizzazione religiosa, sia in considerazione del fatto che le suddette informazioni circolano esclusivamente all'interno della predetta comunità (v.art. 6, par. 1, lett. f) e art. 9, par.2, lett. d) del Regolamento (UE) 2016/ 6 79).

Per le medesime ragioni, è sulla base dei suindicati principi religiosi che devono essere valutati i tempi di conservazione di alcune tipologie di dati personali, quali ad esempio quelle relative all'ex aderente (v. tra i tanti, gli obblighi di conservazione in "busta sigillata" delle informazioni relative al soggetto dissociato fino a sua eventuale richiesta di " riassociazione", cfr. Libro "Pascete il gregge di Dio" - capitolo 22 , par. 21 e ss.; cfr. anche "Organizzati per fare la volontà di Geova", pag. 153), nonché le modalità di accesso da parte dei Ministri di culto e degli altri organi religiosi ad alcune informazioni contenute negli Archivi della Congregazione (es. in caso di trasferimento dell'aderente ad altra circoscrizione, cfr. Libro "Pascete il
gregge di Dio" - capitolo 22 , par.5).

Tali informazioni sono, tra l'altro , esplicitate agli aderenti per il tramite dell'informativa resa dalla Congregazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016 / 679, all'atto dell'adesione (v. "Informativa globale dei testimoni di Geova in materia di trattamento dei dati personali" e "Informativa al trattamento dei dati personali - Italia", cit.). Quest'ultima, che appare ricomprendere tutti gli elementi di cui all'art . 13 del Regolamento (UE) 2016/679, può essere resa con mezzi elettronici, ovvero per il tramite del sopra citato sito internet (cfr. art. 12 , par. 1 del Regolamento (UE) 2016/ 679; v. Gruppo di lavoro articolo 29, Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/ 679, adottate il 29 novembre 2017 ed emendate 1'11 aprile 2018, pag. 11).



Dunque, le modalità di trattamento dei dati personali che sono attuate dai tdG, impiegate non solo per la concessione dei privilegi di servizio (come l'essere nominati anziani), ma anche per le sanzioni disciplinari, 'non sono in contrasto con i principi di protezione dei dati personali' in base ai regolamenti europei in materia. Il comma 6 del paragrafo 2 dice anche che per 'richiamare alla fede' 'chi ha manifestato l'intenzione di allontanarsi dalla comunità', ciò può ricomprendere, come espressamente statuito dai testi religiosi, anche 'lo svolgimento di verifiche - nel rispetto dei principi costituzionali dell'ordinamento italiano - da parte dei Ministri di culto, volte ad accertare l'idoneità (dal punto di vista dell'intensità della fede) dell'aderente a permanere nella predetta comunità'.

[Modificato da EverLastingLife 31/03/2021 17:28]
31/03/2021 16:10
 
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Domani (o appena ho un attimo) trascriverò alcuni passaggi del punto 3 del documento, che mi pare rappresenti una discreta randellata nei denti (metafora, of course) per i fuoriusciti e le loro pretese. Mi viene da ridere quando penso che nei loro forum cercano di gabellare questo provvedimento per una vittoria personale.
31/03/2021 16:51
 
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01/04/2021 17:54
 
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Re:
EverLastingLife, 31/03/2021 16:10:


Domani (o appena ho un attimo) trascriverò alcuni passaggi del punto 3 del documento, che mi pare rappresenti una discreta randellata nei denti (metafora, of course) per i fuoriusciti e le loro pretese.



Detto fatto (il grassetto è mio):



3. L' ESERCIZI0 DEL DIRITTO DI ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI.

In materia di riscontro, da parte della Congregazione, alle richieste di accesso degli interessati presentate ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/ 679, è emersa una sostanziale conformità - salvo gli aspetti di cui al punto 4 della presente decisione (v. infra) - delle risposte fornite e della tempistica impiegata (art. 12, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679); ciò anche con riferimento alle contestazioni dei reclamanti relative al mancato rilascio, da parte del predetto titolare, di copia della documentazione presente presso i propri Archivi (nello specifico, nei reclami in oggetto era stata richiesta: "copia dell'atto di adesione all'associazione", "copia della comunicazione di notifica di espulsione", "copia della trascrizione delle dimissioni", "copia del verbale riportante le motivazioni di espulsione", copia di "lettere di raccomandazione", "lettere di cancellazione", "ricevute delle contribuzioni per ii reparto contabilità", ecc.).

In relazione a questo specifico aspetto, infatti, è necessario rappresentare che l'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, impone al titolare del trattamento, su richiesta di accesso dell'interessato, di fornire "una copia dei dati personali oggetto di trattamento" ma non della documentazione in cui tali dati sono contenuti.

L'istanza presentata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero, consente all'interessato di accedere ai propri dati personali effettivamente detenuti dal titolare e alle informazioni ivi previste, ma non accorda a quest'ultimo alcun diritto di ottenere dal medesimo titolare anche copia degli atti che li contengono.

Il titolare, del resto, ai sensi della succitata normativa, è unicamente tenuto a fornire "le informazioni relative all'azione intrapresa" in merito alla richiesta formulata dall'interessato (art.12, par.3 del Regolamento (UE) 2016/679), adempimento che può essere efficacemente assolto, in base a valutazioni rimesse allo stesso titolare del trattamento, secondo modalità diverse e ulteriori rispetto a quelle ipotizzate o richieste dall'accedente (ad esempio attraverso l'invio - come nel caso di specie - di un prospetto contenente i dati individuati per categorie e organizzati secondo le indicazioni elencate all'art.15, par.1 del Regolamento (UE) 2016/ 679).




01/04/2021 18:02
 
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In sostanza: i fuoriusciti dissidenti (ovvero una percentuale irrisoria del totale dei disassociati / dissociati, come sappiamo) pretendevano che le congregazioni di origine provvedessero copia di tutti i documenti che in qualsiasi maniera riguardassero loro ed il loro allontanamento dal gruppo religioso: ad esempio, la documentazione del comitato giudiziario, le lettere di raccomandazione con le quali sono stati a suo tempo nominati anziani o servitori di ministero (se ciò è avvenuto), le lettere di trasferimento (se è capitato loro di spostarsi da una congregazione all'altra), persino le ricevute contabili che possono aver firmato quando viene raccolto il denaro dalle cassette delle contribuzioni volontarie.

Il Garante ha risposto con un 'nisba'. I fuoriusciti hanno diritto solo a conoscere i dati che l'Organizzazione conserva sul loro conto (suppongo che si intenda: nome, cognome, data di nascita, il minimo di informazioni che consentano di identificare l'individuo senza possibilità di errore) ma non a ricevere copia della documentazione interna.

[Modificato da EverLastingLife 01/04/2021 18:06]
01/04/2021 18:04
 
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Interessante anche che il Garante sottolinei la 'sostanziale conformità' delle procedure della Società per quanto riguarda modalità e tempi delle risposte fornite sul trattamento dei dati personali.


In materia di riscontro, da parte della Congregazione, alle richieste di accesso degli interessati presentate ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/ 679, è emersa una sostanziale conformità - salvo gli aspetti di cui al punto 4 della presente decisione (v. infra) - delle risposte fornite e della tempistica impiegata (art. 12, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679); ciò anche con riferimento alle contestazioni dei reclamanti relative al mancato rilascio, da parte del predetto titolare, di copia della documentazione presente presso i propri Archivi



Si fa solo un distinguo relativo al punto 4 del medesimo provvedimento, che commenterò successivamente.
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