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Educazione religiosa dei figli di genitori divorziati: ultime sentenze Settembre 2019

Ultimo Aggiornamento: 12/09/2019 08:57
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11/09/2019 00:17
 
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Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che non esistono religioni di serie A e religioni di serie B. Con la conseguenza che il giudice non può impedire a uno dei due genitori separati di spingere il figlio verso la propria fede anche se si tratta di una minoranza ed essa è vista con sospetto dalla comunità. È vero che bisogna sempre perseguire l’interesse del minore, ma non si può in astratto dire quale credo sia meglio per lui. Insomma, è necessario fare un’analisi del caso senza preconcetti o preferenze per il cattolicesimo.


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11/09/2019 00:20
 
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Angelo Serafino53, 11/09/2019 00.17:


Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che non esistono religioni di serie A e religioni di serie B. Con la conseguenza che il giudice non può impedire a uno dei due genitori separati di spingere il figlio verso la propria fede anche se si tratta di una minoranza ed essa è vista con sospetto dalla comunità. È vero che bisogna sempre perseguire l’interesse del minore, ma non si può in astratto dire quale credo sia meglio per lui. Insomma, è necessario fare un’analisi del caso senza preconcetti o preferenze per il cattolicesimo.


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Trovo curioso che la sentenza della Cassazione, su questo tema che dovrebbe interessare tutte le religioni, prenda in esame solo testimoni di Geova-cattolici


Indice

1 Divieto di frequentare le riunioni di una confessione religiosa e interesse dei figli
2 La tutela del minore tra libertà di religione e diritto dei genitori all’educazione e all’istruzione
3 Divieto per il genitore di portare i figli alle riunioni delle nuova confessione religiosa
4 UE: il credo religioso dei genitori non può prevalere sull’integrazione sociale dei figli
5 Conversione religiosa: non è causa di addebito della separazione
6 Ammonimento del genitore per mancata somministrazione di un sacramento
7 Contrasto tra i genitori sulla religione alla quale educare i figli: fino all’età scolare, nessun specifico input religioso

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[Modificato da Angelo Serafino53 11/09/2019 00:31]
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Re:
Angelo Serafino53, 11/09/2019 00.17:


Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che non esistono religioni di serie A e religioni di serie B. Con la conseguenza che il giudice non può impedire a uno dei due genitori separati di spingere il figlio verso la propria fede anche se si tratta di una minoranza ed essa è vista con sospetto dalla comunità. È vero che bisogna sempre perseguire l’interesse del minore, ma non si può in astratto dire quale credo sia meglio per lui. Insomma, è necessario fare un’analisi del caso senza preconcetti o preferenze per il cattolicesimo.


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Divieto di frequentare le riunioni di una confessione religiosa e interesse dei figli

In tema di affidamento dei figli, il giudice, in caso di conflitto genitoriale relativo all’educazione religiosa, si deve attenere al superiore interesse del minore,

sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare l’adozione di un provvedimento contenitivo e restrittivo di diritti individuali di libertà dei genitori.

Tuttavia la possibilità di adottare tali provvedimenti non può essere disposta dal giudice sulla base di un’astratta valutazione delle religioni cui aderiscono i genitori né sulla considerazione dell’adesione successiva di uno dei due ad una religione diversa rispetto a quella precedente seguita, ma è indispensabile l’accertamento delle conseguenze pregiudizievoli per il figlio basato sull’osservazione e l’ascolto del minore.

La possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori in tema di libertà religiosa e di esercizio del ruolo educativo è strettamente connessa e può dipendere esclusivamente dall’accertamento in concreto di conseguenze pregiudizievoli per il figlio che ne compromettano la salute psico-fisica e lo sviluppo e tale accertamento non può che basarsi sull’osservazione e sull’ascolto del minore in quanto solo attraverso di esse tale accertamento può essere compiuto.

Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 30 agosto 2019, n. 21916
[Modificato da Angelo Serafino53 12/09/2019 08:58]
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