Una limitazione irragionevole alla libertà di culto. È così che la Corte Costituzionale, con la sentenza 254 del 22 ottobre e pubblicata oggi, ha ‘classificato’ la legge regionale lombarda sulle moschee, del 2015. Partendo da quanto sollevato dal Tar della Lombardia, la Consulta ha definito incostituzionali due commi dell’articolo 72 della legge lombarda perché «la libertà religiosa garantita dall'articolo 19 della Costituzione comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare». E per questo, «quando disciplina l'uso del territorio, il legislatore deve tener conto della necessità di dare risposta a questa esigenza e non può comunque ostacolare l'insediamento di attrezzature religiose».
Il primo comma – ora incostituzionale – prevede che l’apertura di un luogo di culto sia vincolata a un Piano per le attrezzature religiose (Par), mentre il secondo obbligava l’adozione del Par al Piano di governo del territorio (Pgt). Ma secondo la Consulta, «la necessaria contestualità e il carattere ...
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[Modificato da (SimonLeBon) 06/12/2019 04:36]