Qualche estratto (il grassetto è mio). Dopo aver menzionato le procedure interne quali la registrazione del servizio, la nomina di anziani, servitori di ministero e pionieri e le sanzioni annunciate pubblicamente (disassociazioni), il provvedimento al punto 2 dice quanto segue:
Le menzionate attività di trattamento di dati personali, in quanto effettuate nell'ambito delle prassi interne all'esercizio del culto, non appaiono poste in essere in contrasto con i principi di protezione dei dati personali (artt. 5, 6 e 9 del Regolamento (UE) 20 16/ 679); ciò sia perché effettuate nel rispetto delle attività di fede professate dall'organizzazione religiosa, sia in considerazione del fatto che le suddette informazioni circolano esclusivamente all'interno della predetta comunità (v.art. 6, par. 1, lett. f) e art. 9, par.2, lett. d) del Regolamento (UE) 2016/ 6 79).
Per le medesime ragioni, è sulla base dei suindicati principi religiosi che devono essere valutati i tempi di conservazione di alcune tipologie di dati personali, quali ad esempio quelle relative all'ex aderente (v. tra i tanti, gli obblighi di conservazione in "busta sigillata" delle informazioni relative al soggetto dissociato fino a sua eventuale richiesta di " riassociazione", cfr. Libro "Pascete il gregge di Dio" - capitolo 22 , par. 21 e ss.; cfr. anche "Organizzati per fare la volontà di Geova", pag. 153), nonché le modalità di accesso da parte dei Ministri di culto e degli altri organi religiosi ad alcune informazioni contenute negli Archivi della Congregazione (es. in caso di trasferimento dell'aderente ad altra circoscrizione, cfr. Libro "Pascete il
gregge di Dio" - capitolo 22 , par.5).
Tali informazioni sono, tra l'altro , esplicitate agli aderenti per il tramite dell'informativa resa dalla Congregazione, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016 / 679, all'atto dell'adesione (v. "Informativa globale dei testimoni di Geova in materia di trattamento dei dati personali" e "Informativa al trattamento dei dati personali - Italia", cit.). Quest'ultima, che appare ricomprendere tutti gli elementi di cui all'art . 13 del Regolamento (UE) 2016/679, può essere resa con mezzi elettronici, ovvero per il tramite del sopra citato sito internet (cfr. art. 12 , par. 1 del Regolamento (UE) 2016/ 679; v. Gruppo di lavoro articolo 29, Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/ 679, adottate il 29 novembre 2017 ed emendate 1'11 aprile 2018, pag. 11).
Dunque, le modalità di trattamento dei dati personali che sono attuate dai tdG, impiegate non solo per la concessione dei privilegi di servizio (come l'essere nominati anziani), ma anche per le sanzioni disciplinari, '
non sono in contrasto con i principi di protezione dei dati personali' in base ai regolamenti europei in materia. Il comma 6 del paragrafo 2 dice anche che per 'richiamare alla fede' 'chi ha manifestato l'intenzione di allontanarsi dalla comunità', ciò può ricomprendere, come espressamente statuito dai testi religiosi, anche '
lo svolgimento di verifiche - nel rispetto dei principi costituzionali dell'ordinamento italiano - da parte dei Ministri di culto,
volte ad accertare l'idoneità (dal punto di vista dell'intensità della fede)
dell'aderente a permanere nella predetta comunità'.
[Modificato da EverLastingLife 31/03/2021 17:28]