23/04/2019 23:06 |
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| | | OFFLINE | | Post: 646 | Città: CATANZARO | Età: 50 | |
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Ciò è quanto si legge nella discussione che ho citato prima:
Come annunciato nelle congregazioni avremo finalmente modo di far valere i nostri diritti mediante questo nuovo strumento.
Potremmo mediante il documento DAT (Disposizioni anticipate di trattamento) far valere il diritto di accettare o rifiutare un determinato trattamento, a patto che tale documento sia registrato presso il comune di residenza (gratuitamente) o in alternativa presso un notaio.
Speriamo dunque sia finito il tempo in cui non sempre veniva rispettato il nostro diritto di rifiutare le emotrasfusioni e/o di far valere le nostre volontà per mezzo di un amministratore di sostegno (ora fiduciario).
Questo invece fa capire come questa legge impatta con l'eutanasia cosiddetta passiva:
L’eutanasia
Eutanasìa, in greco antico, significa letteralmente "buona morte". Oggi con questo termine si definisce l’intervento medico che procura la morte di una persona consenziente, malata o menomata in modo permanente. Si distingue principalmente in due tipologie. Si parla di eutanasia attiva quando viene somministrato un preparato o praticato un atto, che determina direttamente la morte del paziente. Si parla, invece, di eutanasia omissiva/passiva quando si sospendono tutte le cure, in modo particolare l’alimentazione e l’idratazione, al fine di affrettare la morte del paziente. Per quanto riguarda la situazione legislativa italiana, il ricorso all’eutanasia attiva non è in alcun modo normata e, anzi, è assimilabile all’omicidio volontario.
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