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Commenti apostati all'articolo sugli abusi

Ultimo Aggiornamento: 16/10/2019 19:03
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18/07/2019 15:02
 
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Re: Re:

Se li espelli per pedofilia e poi li fai rientrare senza avere nessuna garanzia che hanno smesso di praticare quel peccato/reato non si fa altro che gettare fango sul nome di Dio.



Innanzitutto prima di far rientrare una persona che ha commesso un peccato/reato del genere di solito, ci si va molto cauti, e magari passano diversi anni nei quali ha dimostrato di non essere ricaduto nel problema.

Secondariamente l' alternativa quale potrebbe essere? Gli diamo fuoco? Nemmeno lo stato da l' ergastolo per questo tipo di reato e se una volta usciti di prigione ricominciano, (come a volte accade)?

Inoltre come esperienza insegna lo studio della Bibbia ha permesso a molte persone di cambiare il proprio modo di vivere, questa possibilità va preclusa a che commette un simile reato?

Più che, dopo che magari avrà scontato la giusa pena da parte delle autorità, prendere ragionevoli e serie precauzioni,che sono state più volte elencate, più che avvertire del potenzale pericolo che la persona può costituire,più che non dargli vita natural durante nessun incarico nella congergazione, cosa si può fare?

Si accettano proposte.
18/07/2019 15:54
 
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Re:
barnabino, 18/07/2019 14.13:

Caro Silvio,


Se li espelli per pedofilia e poi li fai rientrare senza avere nessuna garanzia che hanno smesso di praticare quel peccato/reato non si fa altro che gettare fango sul nome di Dio



Nessuno può dare "garanzie" assolute, questo vale per qualunque peccato, l'alternativa non può essere di escludere a vita chi ha sbagliato una volta e poi si pente. Anche chi si pente sinceramente può tornare a sbagliare, siamo imperfetti.

Ma tu sai bene che la congregazione prende comunque provvedimenti per evitare che chi si è macchiato di questo peccato possa tornare a fare del male e protegere i minori. Sai dell'esistenza di queste misura disciplinari molto ferree? Sono online

https://www.jw.org/it/news/sviluppi-legali-diritti-umani/risorse-legali/informazioni/materiale-posizione-testimoni-di-geova-tutela-minori

In breve:

11. La persona verrà avvertita specificamente dagli anziani che non dovrà stare da sola in compagnia di minori, non dovrà stringere amicizia con loro né manifestare in alcun modo affetto nei loro confronti. Inoltre gli anziani informeranno i genitori dei minori della congregazione della necessità di tenere sotto controllo i contatti che i propri figli hanno con la persona.

12. Una persona che ha commesso abusi sessuali su minori non sarà idonea per ricevere alcun privilegio nella congregazione né per ricevere una posizione di responsabilità nella congregazione
per molti anni, se mai lo sarà

Shalom




Il paragrafo 11 scrivilo per intero.

11. Se si stabilisce che una persona colpevole di abusi sessuali su minori è pentita e continuerà a far parte della congregazione, verranno imposte delle limitazioni alle attività della persona nell’ambito della congregazione. La persona verrà avvertita specificamente dagli anziani che non dovrà stare da sola in compagnia di minori, non dovrà stringere amicizia con loro né manifestare in alcun modo affetto nei loro confronti. Inoltre gli anziani informeranno i genitori dei minori della congregazione della necessità di tenere sotto controllo i contatti che i propri figli hanno con la persona.

Quindi voi non denunciate l'accaduto, qual'ora il colpevole si pente.

A cosa serve tutto quel papello se poi voi stessi non denunciate?

18/07/2019 16:04
 
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3. I Testimoni di Geova aborriscono gli abusi su minori e li considerano un reato (Romani 12:9). Riconoscono che l’intervento nel caso di tali reati è di competenza delle autorità (Romani 13:1 4). Gli anziani della congregazione non proteggono dalle autorità chi commette abusi su minori.

4. In tutti i casi di abusi su minori le vittime e i loro genitori hanno il diritto di sporgere denuncia alle autorità. Pertanto la vittima, i genitori o chiunque altro sottoponga agli anziani un’accusa di questo genere dovrà essere informato chiaramente del suo diritto di sporgere denuncia. Gli anziani non criticano chi decide di farlo (Galati 6:5).

5. Per essere sicuri di ottemperare alle normative vigenti in materia di denuncia degli abusi su minori, quando vengono a conoscenza di un’accusa di questo tipo gli anziani consultano immediatamente la filiale dei Testimoni di Geova (Romani 13:1). Anche se gli anziani non hanno l’obbligo legale di sporgere denuncia alle autorità, la filiale dei Testimoni di Geova chiederà loro di sporgere denuncia se, nel caso di un minore, sussiste ancora il pericolo di subire abusi o per qualche altra valida ragione. Gli anziani si assicureranno inoltre che i genitori della vittima siano informati dell’accusa di abusi subiti dal minore. Se il presunto abusante è uno dei genitori della vittima, gli anziani informeranno l’altro genitore.
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18/07/2019 16:23
 
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Re: Re:

Quindi voi non denunciate l'accaduto, qual'ora il colpevole si pente.



Questo dove l' avresti letto?

Che uno sia pentito o meno non lo esenta dalle conseguenze legali dei suoi comportamenti, mi sembra che sia stato ripetuto all' infinito.

Inoltre penso che tu non abbia presente cosa significhi pentimento per i TdG, non basta dire: "sono pentito" bisogna dimostrarlo e farlo richiede tempo.
Per questo generalmente in questi casi la disassociazione è la conseguenza direi inevitabile vista la gravità della cosa.
18/07/2019 16:40
 
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Re:
barnabino, 18/07/2019 16.04:

3. I Testimoni di Geova aborriscono gli abusi su minori e li considerano un reato (Romani 12:9). Riconoscono che l’intervento nel caso di tali reati è di competenza delle autorità (Romani 13:1 4). Gli anziani della congregazione non proteggono dalle autorità chi commette abusi su minori.

4. In tutti i casi di abusi su minori le vittime e i loro genitori hanno il diritto di sporgere denuncia alle autorità. Pertanto la vittima, i genitori o chiunque altro sottoponga agli anziani un’accusa di questo genere dovrà essere informato chiaramente del suo diritto di sporgere denuncia. Gli anziani non criticano chi decide di farlo (Galati 6:5).

5. Per essere sicuri di ottemperare alle normative vigenti in materia di denuncia degli abusi su minori, quando vengono a conoscenza di un’accusa di questo tipo gli anziani consultano immediatamente la filiale dei Testimoni di Geova (Romani 13:1). Anche se gli anziani non hanno l’obbligo legale di sporgere denuncia alle autorità, la filiale dei Testimoni di Geova chiederà loro di sporgere denuncia se, nel caso di un minore, sussiste ancora il pericolo di subire abusi o per qualche altra valida ragione. Gli anziani si assicureranno inoltre che i genitori della vittima siano informati dell’accusa di abusi subiti dal minore. Se il presunto abusante è uno dei genitori della vittima, gli anziani informeranno l’altro genitore.




LA POSIZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI IN ARMONIA CON LA BIBBIA

7. Le congregazioni dei Testimoni di Geova non separano i figli dai genitori per fini educativi o per lo svolgimento di altre attività (Efesini 6:4). Ad esempio le nostre congregazioni non mettono a disposizione né finanziano orfanotrofi, lezioni di catechismo, associazioni sportive, asili, gruppi giovanili o altre attività che separano i figli dai genitori.

8. Gli anziani si sforzano di trattare le vittime di abusi su minori con compassione, comprensione e benignità (Colossesi 3:12). In veste di consiglieri spirituali, cercano di ascoltare con attenzione ed empatia le vittime e di confortarle (Proverbi 21:13; Isaia 32:1, 2; 1 Tessalonicesi 5:14; Giacomo 1:19). Le vittime e le loro famiglie potrebbero decidere di consultare un esperto di salute mentale. Si tratta di una loro decisione.

9. Gli anziani non chiederanno mai alle vittime di abusi sessuali su minori di esporre l’accusa in presenza del presunto abusante. Tuttavia le vittime che hanno raggiunto l’età adulta potrebbero farlo, se lo desiderano. Inoltre le vittime possono essere accompagnate da una persona dell’uno o dell’altro sesso con cui si confidano che dia loro sostegno morale mentre espongono l’accusa agli anziani. Se la vittima lo preferisce, l’accusa potrà essere presentata sotto forma di dichiarazione scritta.

10. Gli abusi su minori costituiscono un grave peccato. Se il presunto abusante è un componente della congregazione, gli anziani esamineranno i fatti alla luce delle Scritture. Si tratta di una procedura puramente religiosa attuata dagli anziani sulla base delle istruzioni contenute nella Bibbia e che concerne esclusivamente l’appartenenza alla confessione dei Testimoni di Geova. Un componente della congregazione che non si pente degli abusi commessi su minori viene espulso dalla congregazione e non è più considerato un testimone di Geova (1 Corinti 5:13). L’intervento degli anziani in un’accusa di abusi sessuali su minori non sostituisce l’intervento delle autorità (Romani 13:1-4).

11. Se si stabilisce che una persona colpevole di abusi sessuali su minori è pentita e continuerà a far parte della congregazione, verranno imposte delle limitazioni alle attività della persona nell’ambito della congregazione. La persona verrà avvertita specificamente dagli anziani che non dovrà stare da sola in compagnia di minori, non dovrà stringere amicizia con loro né manifestare in alcun modo affetto nei loro confronti. Inoltre gli anziani informeranno i genitori dei minori della congregazione della necessità di tenere sotto controllo i contatti che i propri figli hanno con la persona.

12. Una persona che ha commesso abusi sessuali su minori non sarà idonea per ricevere alcun privilegio nella congregazione né per ricevere una posizione di responsabilità nella congregazione per molti anni, se mai lo sarà (1 Timoteo 3:1-7, 10; 5:22; Tito 1:7).

13. Questo documento è a disposizione dei componenti della congregazione che lo richiedono. Verrà aggiornato almeno ogni tre anni. cpt-I 4/18 2

Dimmi il sito JW.org, quanti numeri R.C. ha postato dimostrando che gli appartenenti alla congregazione vengono denunciati?

Nessuno, quindi o voi siete tutti santi o voi insabbiare l'accaduto.

Dimenticavo dal par. 7 al par.13 quante volte leggi bisogna denunciare alle autorità?
18/07/2019 16:57
 
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Dimenticavo dal par. 7 al par.13 quante volte leggi bisogna denunciare alle autorità?



Se ne parla nei paragrafi da 3 a 5 dove si parla dell'aspetto legale, in quelli da 7 a 13 si parla dell'asoetto religioso/spirituale dove non c'è ragione di parlare di autorità, la questione è chiarita precedentemente.

Shalom
[Modificato da barnabino 18/07/2019 17:06]
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18/07/2019 17:07
 
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La questione che per me resta incomprensibile è capire perché, secondo i nostri detrattori, espelleremmo gi altri peccatori ma poi ci terremmo gelosamente in congregazione persone che possono abusare dei nostri figli... davvero, è incomprensibile.

Shalom
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18/07/2019 17:47
 
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Re: Re:

Nessuno, quindi o voi siete tutti santi o voi insabbiare l'accaduto.



Non siamo tutti santi ma statisticamente questo problema è inferiore tra i TdG che nella società in genere. Chissà perchè non ci si chiede perchè tale problema è statisticamente inferiore tra i TdG, sarà che le politiche attuate dai TdG hanno una certa efficacia?


Dimenticavo dal par. 7 al par.13 quante volte leggi bisogna denunciare alle autorità?



E' già scritto nei paragafi 3,4 e 5 penso che sia sufficente.


18/07/2019 17:54
 
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Se anonimo leggi bene il paragrafo 5 dice una cosa differente, ci sono casi dove gli anziani hanno il dovere di denunciare anche se non lo fanno i genitori:

"Anche se gli anziani non hanno l’obbligo legale di sporgere denuncia alle autorità, la filiale dei Testimoni di Geova chiederà loro di sporgere denuncia se, nel caso di un minore, sussiste ancora il pericolo di subire abusi o per qualche altra valida ragione. Gli anziani si assicureranno inoltre che i genitori della vittima siano informati dell’accusa di abusi subiti dal minore"

Shalom
[Modificato da barnabino 18/07/2019 18:13]
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18/07/2019 18:16
 
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Caro Stefano,


Dimmi dove è scritto che devono denunciare alle autorità?



"Anche se gli anziani non hanno l’obbligo legale di sporgere denuncia alle autorità, la filiale dei Testimoni di Geova chiederà loro di sporgere denuncia se, nel caso di un minore, sussiste ancora il pericolo di subire abusi o per qualche altra valida ragione. Gli anziani si assicureranno inoltre che i genitori della vittima siano informati dell’accusa di abusi subiti dal minore"

Se poi vuoi introdurre un "obbigo" legale in qualunque caso dovresti cambiare la Legge attuale che vale non per i testimoni di Geova ma per tutti i ministri di culto di qualunque religione.

Shalom
[Modificato da barnabino 18/07/2019 18:17]
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18/07/2019 18:41
 
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Caro Stefano,


Se io vedessi tuo figlio che viene malmenato o abusato, in prima chiamo subito i carabinieri e denunciò l'accaduto e luogo in cui si è verificato



Sei liberissimo di farlo, come sono liberi di farlo tutti i testimoni di Geova, non devono chiedere il permesso a nessuno, proprio come te. Se chiedono ai pastori questi diranno che sono liberi di agire come meglio credono. Stai tranquillo che anche noi teniamo ai nostri figli e bambini e non ci teniamo a tollerare un pedofilo.


E visto che la cosa io la schifo prendo un spranga o qualunque cosa che mi capita in mano e corco di botte a chi sta abusando del minore, e non ti conosco neanche, figurati se capitasse ad un mio conoscente. Di quale obbligo legale avrei bisogno?



Ti ricordo che in Italia esistono delle Leggi, nessuno è autorizzato a farsi giustizia da solo e nessuno è colpevole prima di essere giudicato da un tribunale, viviamo in uno stato di diritto dove c'è una costituzione e delle norme legali che regolano la convivenza.

Shalom
[Modificato da barnabino 18/07/2019 18:43]
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18/07/2019 19:15
 
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Fai con comodo, come sempre, far visualizzare certi post, a voi creano non poche difficoltà, forse è meglio essere omertosi e non far sapere niente.
18/07/2019 19:30
 
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Caro Stefano,


Magari mettere le mani addosso può essere eccessivo, ma denunciare tutti hanno l'obbligo di farlo, anche gli estranei, se non lo fai si chiama omissione



Infatti, i testimoni di Geova non impediscono a nessuno di denunciare un pedofilo, se non lo fa sarà legalmente responsabile delle sue azioni davanti alla legge.


Quello che tu chiami obbligo legale io la chiamo omertà



Evidentemente non hai capito, per legge (la legge italiana dunque non c'entra nulla con l'omertà) gli anziani non hanno l'obbligo legale di denunciare, ma l'articolo 5 dice:

"Anche se gli anziani non hanno l’obbligo legale di sporgere denuncia alle autorità, la filiale dei Testimoni di Geova chiederà loro di sporgere denuncia se, nel caso di un minore, sussiste ancora il pericolo di subire abusi o per qualche altra valida ragione. Gli anziani si assicureranno inoltre che i genitori della vittima siano informati dell’accusa di abusi subiti dal minore"

Dunque di fornte al sussistere di un pericolo di un monore gli anziani sono moralmente obbligati a denunciare, nonostante non siano legalmente obbligati a farlo.


meglio non far niente piuttosto che infangare il nome della congregazione, qualunque essa sia



Come già spiegato per i testimoni di Geova tollerare un pedofilo all'interno della congregazione sarebbe il peggior modo di infangare il nome della congregazione e di Dio che odia questo peccato, la Bibbia li chiama "cani".

Shalom
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18/07/2019 19:32
 
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Fai con comodo, come sempre, far visualizzare certi post, a voi creano non poche difficoltà, forse è meglio essere omertosi e non far sapere niente



Non ti preoccupare Stefano, non abbiamo nulla da nascondere.

Shalom
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18/07/2019 19:35
 
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"Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione" - Edmund Burke
18/07/2019 20:02
 
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Tu non hai nessun diritto di replica. Sei un utente bannato e i Troll e odiosi hater qui sono indesiderati

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"Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione" - Edmund Burke
20/07/2019 00:15
 
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Ibid.:


il CD spudoratamente pone l'accento sulla "debolezza" dei "cristiani" che hanno commesso pedofilia e si è illuso di pararsi le spalle (eufemismo) tacendo che è stata una loro specifica direttiva promulgata agli anziani di EVITARE di denunciare il misfatto alla Polizia.



Interessante. Puoi pubblicare per cortesia la 'specifica' direttiva agli anziani di EVITARE di denunciare gli abusi alla Polizia?

Data della circolare, pagina, paragrafo, riga.

Non sei in grado di farlo? Allora taci, che è meglio. Almeno ti risparmi una figura barbina.
20/07/2019 12:46
 
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Tra "dovere" e "potere" non vi è alcun conflitto, come vogliono far credere alcuni. Una organizzazione religiosa non può imporre scelte personali ai suoi associati, se la legge italiana dice che è obbligatorio denunciare un testimone di Geova si adeguerà alla legge, non lo obliga la congregazione ma la legge italiana, se non lo fa se la vedrà con la legge non con la congregrazione che non è un ente di polizia preposto a controllare le scelte dei suoi associati maggioreni e consapevoli, se questi infrangono la legge non denunciando, potendolo fare, ne pagheranno le coseguenze legali e morali. Poi per quanto riguardagli anziani ppi l'articolo 5 è chiaro:

"Anche se gli anziani non hanno l’obbligo legale di sporgere denuncia alle autorità, la filiale dei Testimoni di Geova chiederà loro di sporgere denuncia se, nel caso di un minore, sussiste ancora il pericolo di subire abusi o per qualche altra valida ragione. Gli anziani si assicureranno inoltre che i genitori della vittima siano informati dell’accusa di abusi subiti dal minore"

Dunque anche se legalmente non esiste alcun obbligo legale gli anziani, e questo lo dice la legge italiana, essi sono COMUNQUE OBBLIGATI a denunciare se sussiste se sussiste il pericolo per un minore di subire abusi o altre ragioni.

Come puoi vedere non c'è dilemma tra "potere" e "dovere", se c'è un obbligo legale i testimoni di Geova lo seguiranno, se non non c'è un obbligo legale denunceranno lo stesso in casi di pericolo per i minori. In tutti i casi se non agiscono secondo la legge se la vedranno con la legge.

Shalom
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20/07/2019 14:46
 
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Re:
barnabino, 20/07/2019 12.46:

ragione.

[..............]

Come puoi vedere non c'è dilemma tra "potere" e "dovere", se c'è un obbligo legale i testimoni di Geova lo seguiranno, se non non c'è un obbligo legale denunceranno lo stesso in casi di pericolo per i minori. In tutti i casi se non agiscono secondo la legge se la vedranno con la legge.

Shalom





La denuncia è obbligatoria, e la sua omissione comporta l'applicazione di sanzioni penali, nei seguenti casi:
per il cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo (art. 364 c.p.);
per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga poi della loro contraffazione (art. 694 c.p. ora sanzionato in via amministrativa);
per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.);
per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 comma 6 Legge 18 aprile 1975, n. 110);
per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 Legge 18 aprile 1975, n. 110). Si aggiunga infine che chiunque rinvenga un'arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri (art. 20 comma 5 Legge 18 aprile 1975, n. 110);
per i rappresentanti di enti sportivi (affiliati o riconosciuti dal CONI e dall'UNIRE) che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive (per maggiori dettagli artt. 1 e 3 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/denuncia/denuncia-obbl...
20/07/2019 14:51
 
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E inoltre..


In particolare, poi, la denuncia è obbligatoria per chiunque, essendone a conoscenza, omette o ritarda di riferire fatti e circostanze concernenti un sequestro (anche solo tentato) di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) (tra i fatti e le circostanze rientrano, ad esempio, la notizia del sequestro, le informazioni sulla richiesta e il pagamento del "riscatto", le circostanze utili per la individuazione e la cattura dei colpevoli ovvero la liberazione del sequestrato) (art. 3 D.L. 15/1/1991, n. 8 conv. con modif. nella L. 15/3/1991, n. 82). Non è punibile però chi ha omesso o ritardato di riferire "in favore del prossimo congiunto" (art. 3 comma 2 D.L. cit.).

www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/giorno-per-giorno/denuncia/denuncia-obbl...
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